812.212.1 Ordinance of 14 November 2018 on Licensing in the Medicinal Products Sector (Medicinal Products Licensing Ordinance, MPLO)

812.212.1 Ordinanza del 14 novembre 2018 sulle autorizzazioni nel settore dei medicamenti (Ordinanza sull'autorizzazione dei medicamenti, OAMed)

Art. 69 Archiving and deletion of data

Swissmedic retains personal data in its information systems for no longer than ten years. The data are deleted as soon as they are no longer required to perform a task.

Art. 68 Diritti d’accesso

1 I collaboratori di Swissmedic ottengono l’accesso online ai sistemi d’informazione per quanto necessario all’adempimento del loro rispettivo compito.

2 Gli accessi ai sistemi d’informazione possono essere verbalizzati. I dati verbalizzati sono conservati al massimo per due anni.

 

This document is not an official publication. Only the publication of the Federal Chancellery is legally binding.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.