1 The Agency shall process, on paper and in one or more information systems, employee data for the fulfilment of its tasks in accordance with this Act, in particular for:
2 It may process the following personnel data necessary for the fulfilment of its tasks as specified in paragraph 1, including sensitive personal data:
3 It shall be responsible for data protection and security.
4 It may pass on data to third parties if a legal basis for this exists, or if written consent has been given by the data subject.
5 It shall issue implementing provisions on:
6 It may provide for the disclosure of non-sensitive data through retrieval procedures. It shall issue implementing provisions for this purpose.
206 Inserted by No I of the FA of 22 March 2019, in force since 26 May 2021 (AS 2020 2961; BBl 2019 1).
1 L’Istituto tratta in forma cartacea e in uno o più sistemi d’informazione i dati dei suoi impiegati necessari per l’adempimento dei compiti previsti dalla presente legge, in particolare per:
2 Può trattare, in quanto necessari all’adempimento dei compiti di cui al capoverso 1, i seguenti dati del proprio personale, inclusi i dati particolarmente degni di protezione:
3 È responsabile della protezione e della sicurezza dei dati.
4 Può comunicare dati a terzi soltanto se una base legale lo prevede oppure se la persona interessata vi acconsente per scritto.
5 Emana disposizioni di esecuzione concernenti:
6 Può prevedere la comunicazione di dati non degni di particolare protezione mediante procedura di richiamo. Emana le disposizioni di esecuzione.
209 Introdotto dal n. I della LF del 22 mar. 2019, in vigore dal 26 mag. 2021 (RU 2020 2961; FF 2019 1).
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Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.