1 Employees shall notify the prosecution authorities, their superiors, the Agency Council or the Swiss Federal Audit Office of any felony or misdemeanour which they have discovered or has been reported to them in the course of their official duties.
2 The obligations to notify arising from other federal acts are reserved.
3 The obligation to notify does not apply to persons entitled to refuse to testify or give evidence under Articles 113 paragraph 1, 168 and 169 of the Criminal Procedure Code205.
4 Employees are entitled to report to their superiors, the Agency Council or the Swiss Federal Audit Office any other irregularities discovered or reported to them in the course of their official duties.
5 Any person who has submitted a notification or a report in good faith or who has testified as a witness may not be disadvantaged in their professional status as a consequence.
204 Inserted by Annex No 2 of the FD of 29 Sept. 2017 (Medicrime Convention), in force since 1 Jan. 2019 (AS 2018 4771; BBl 2017 3135).
1 Gli impiegati sono tenuti a denunciare alle autorità di perseguimento penale, ai propri superiori, al Consiglio dell’Istituto o al Controllo federale delle finanze i crimini e i delitti perseguibili d’ufficio che hanno constatato o che sono stati loro segnalati nell’ambito della loro attività ufficiale.
2 Sono fatti salvi gli obblighi di denuncia previsti da altre leggi federali.
3 L’obbligo di denuncia non concerne le persone che hanno facoltà di non deporre o di non rispondere conformemente agli articoli 113 capoverso 1, 168 e 169 del Codice di procedura penale (CPP)208.
4 Gli impiegati hanno il diritto di segnalare ai propri superiori, al Consiglio dell’Istituto o al Controllo federale delle finanze altre irregolarità che hanno constatato o che sono state loro segnalate nell’ambito della loro attività ufficiale.
5 Chi in buona fede ha sporto denuncia, ha segnalato un’irregolarità o ha deposto in qualità di testimone non può per tale motivo essere penalizzato sul piano professionale.
207 Introdotto dall’all. n. 2 del DF del 29 set. 2017 (Convenzione Medicrime), in vigore dal 1° gen. 2019 (RU 2018 4771; FF 2017 2797).
This document is not an official publication. Only the publication of the Federal Chancellery is legally binding.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.