The competent federal and cantonal authorities are entitled to process personal data as part of the implementation of their duties under this Act with regard to measures to reduce antibiotic resistance in veterinary medicine.
Nell’ambito dell’esecuzione dei compiti attribuiti loro dalla presente legge, le competenti autorità della Confederazione e dei Cantoni sono autorizzate a trattare dati personali allo scopo di ridurre la resistenza agli antibiotici nella medicina veterinaria.
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Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.