1 Information and consent may be provided and documented in a non‑written form if:
2 In individual cases, information may be provided and consent granted in a non‑written form if:
3 In individual cases, the requirement to provide information in written form may be waived if:
1 L’informazione e il consenso possono avvenire ed essere documentati in una forma diversa da quella scritta se:
2 Nel singolo caso l’informazione e il consenso possono avvenire in una forma diversa da quella scritta se:
3 Nel singolo caso si può derogare all’informazione in forma scritta se:
This document is not an official publication. Only the publication of the Federal Chancellery is legally binding.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.