810.301 Ordinance of 20 September 2013 on Human Research with the Exception of Clinical Trials (Human Research Ordinance, HRO)

810.301 Ordinanza del 20 settembre 2013 concernente i progetti di ricerca sull'essere umano ad eccezione delle sperimentazioni cliniche (Ordinanza sulla ricerca umana, ORUm)

Art. 9 Exceptions to written form

1 Information and consent may be provided and documented in a non‑written form if:

a.
the research project in question comes under Category A, as defined in this Ordinance, and involves adults with capacity;
b.
provision of written information and consent would be disproportionate, given the project design; and
c.
reference is made to the departure from written form in the application to the responsible research ethics committee (ethics committee).

2 In individual cases, information may be provided and consent granted in a non‑written form if:

a.
the person concerned, for physical or cognitive reasons, cannot read or cannot write; and
b.
the project leader furnishes proof of the provision of information and consent, specifically by means of written confirmation by witnesses, or by a recording of verbal consent.

3 In individual cases, the requirement to provide information in written form may be waived if:

a.
this could only be implemented with disproportionate effort, given the language skills of the person concerned; and
b.
an independent qualified translator is called in to provide oral information and gives written confirmation thereof.

Art. 9 Deroghe alla forma scritta

1 L’informazione e il consenso possono avvenire ed essere documentati in una forma diversa da quella scritta se:

a.
si tratta di un progetto di ricerca della categoria A secondo la presente ordinanza, con adulti capaci di discernimento;
b.
in base all’impostazione del progetto l’informazione e il consenso scritti costituiscono un onere eccessivo;
c.
la deroga alla forma scritta è documentata nella domanda alla competente commissione d’etica per la ricerca (commissione d’etica).

2 Nel singolo caso l’informazione e il consenso possono avvenire in una forma diversa da quella scritta se:

a.
per motivi fisici o cognitivi la persona interessata non può leggere o scrivere; e
b.
la direzione del progetto fornisce la prova dell’informazione e del consenso segnatamente mediante la conferma scritta di testimoni o la registrazione di un consenso orale.

3 Nel singolo caso si può derogare all’informazione in forma scritta se:

a.
a causa delle conoscenze linguistiche della persona interessata l’informazione scritta costituisce un onere eccessivo; e
b.
per l’informazione orale si ricorre a un traduttore indipendente e qualificato, il quale conferma per scritto che l’informazione ha avuto luogo.
 

This document is not an official publication. Only the publication of the Federal Chancellery is legally binding.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.