1 Embryos and foetuses from spontaneous abortions including stillbirths may only be used for research purposes with the consent of the couple concerned. For consent, Article 16 applies mutatis mutandis.
2 Embryos and foetuses from spontaneous abortions may be used for a research project when death has been determined.
1 Gli embrioni e i feti provenienti da aborti spontanei, ivi compresi i nati morti, possono essere utilizzati a scopo di ricerca soltanto con il consenso della coppia interessata. Al consenso si applica per analogia l’articolo 16.
2 Gli embrioni e i feti provenienti da aborti spontanei possono essere utilizzati per un progetto di ricerca soltanto se ne è stato accertato il decesso.
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Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.