1 A pregnant woman may only be asked whether she wishes to make her embryo or foetus available for research purposes after she has decided to undergo an abortion. For consent, Articles 16 and 22–24 apply mutatis mutandis.
2 The time and method of induced abortion must be chosen without regard to the research project.
3 Embryos and foetuses from induced abortions may be used for a research project when death has been determined.
4 Anyone who carries out a research project in accordance with paragraph 3 must not be involved in the abortion or be authorised to issue instructions to the persons involved in this procedure.
1 A una donna incinta può essere chiesto di mettere a disposizione il suo embrione o feto a scopo di ricerca soltanto dopo che ha deciso di interrompere la gravidanza. Al consenso si applicano per analogia gli articoli 16 e 22–24.
2 Il momento e il metodo di interruzione della gravidanza devono essere scelti indipendentemente dal progetto di ricerca.
3 Gli embrioni o i feti provenienti da interruzioni di gravidanza possono essere utilizzati per un progetto di ricerca soltanto se ne è stato accertato il decesso.
4 Chi conduce un progetto di ricerca secondo il capoverso 3 non può partecipare all’interruzione della gravidanza, né avere facoltà di impartire istruzioni alle persone che partecipano all’intervento.
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