810.30 Federal Act of 30 September 2011 on Research involving Human Beings (Human Research Act, HRA)

810.30 Legge federale del 30 settembre 2011 concernente la ricerca sull'essere umano (Legge sulla ricerca umana, LRUm)

Art. 32 Further use of biological material and genetic data

1 Further use may be made of biological material and genetic data in uncoded form for a research project if informed consent has been given by the person concerned, or by the legal representative or next of kin. For consent, Articles 16 and 22–24 apply mutatis mutandis.

2 Further use may be made of biological material and genetic data in coded form for research purposes if informed consent has been given by the person concerned, or by the legal representative or next of kin. For consent, Articles 16 and 22–24 apply mutatis mutandis.

3 Biological material and genetic data may be anonymised for research purposes if the person concerned or the legal representative or next of kin have been informed in advance and have not dissented to anonymisation. For dissent, Articles 22–24 apply mutatis mutandis.

Art. 32 Riutilizzazione di materiale biologico e di dati genetici

1 Il materiale biologico e i dati genetici possono essere riutilizzati in forma non codificata per un progetto di ricerca se la persona interessata o, se del caso, il rappresentante legale o gli stretti congiunti vi hanno acconsentito dopo essere stati sufficientemente informati. Al consenso si applicano per analogia gli articoli 16 e 22–24.

2 Il materiale biologico e i dati genetici possono essere riutilizzati in forma codificata a scopo di ricerca se la persona interessata o, se del caso, il rappresentante legale o gli stretti congiunti vi hanno acconsentito dopo essere stati sufficientemente informati. Al consenso si applicano per analogia gli articoli 16 e 22–24.

3 Il materiale biologico e i dati genetici possono essere anonimizzati a scopo di ricerca se la persona interessata o, se del caso, il rappresentante legale o gli stretti congiunti sono stati previamente informati e non si sono opposti all’anonimizzazione. All’opposizione si applicano per analogia gli articoli 22–24.

 

This document is not an official publication. Only the publication of the Federal Chancellery is legally binding.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.