1 The person concerned must be duly informed about the research project as soon as this becomes possible. He or she may subsequently give or withhold consent.
2 If the person concerned refuses to give post hoc consent, the biological material and data may no longer be used for the research project.
3 The Federal Council shall specify the procedure for the procurement of post hoc or proxy consent, in particular with regard to the involvement of children, adolescents and adults lacking capacity.
1 Non appena è di nuovo in grado di esprimere la propria volontà, la persona interessata deve essere sufficientemente informata sul progetto di ricerca. Può quindi dare o negare il proprio consenso a posteriori.
2 Se la persona interessata nega il proprio consenso a posteriori, il materiale biologico e i dati non possono più essere utilizzati per il progetto di ricerca.
3 Il Consiglio federale disciplina la procedura per ottenere un consenso a posteriori o sostitutivo, in particolare nel caso in cui siano coinvolti bambini, adolescenti o adulti incapaci di discernimento.
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Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.