810.30 Federal Act of 30 September 2011 on Research involving Human Beings (Human Research Act, HRA)

810.30 Legge federale del 30 settembre 2011 concernente la ricerca sull'essere umano (Legge sulla ricerca umana, LRUm)

Art. 23 Research projects involving adolescents

1 A research project with or without an expected direct benefit may only be carried out in adolescents who are capable of judgement if:

a.
the adolescent has given informed consent in writing; and
b.
the legal representative has given informed consent in writing if the research project entails more than minimal risks and burdens.

2 A research project with an expected direct benefit may only be carried out in adolescents who lack capacity if:

a.
the legal representative has given informed consent in writing; and
b.
the adolescent does not visibly express opposition to the research intervention either verbally or by his or her behaviour.

3 A research project with no expected direct benefit may only be carried out in adolescents who lack capacity if, in addition to the requirements specified in paragraph 2:

a.
it entails no more than minimal risks and burdens; and
b.
it can be expected to yield substantial findings which could in the long term be beneficial for persons with the same disease or disorder, or in the same situation.

Art. 23 Progetti di ricerca con adolescenti

1 Un progetto di ricerca con o senza presumibile beneficio diretto può essere condotto con adolescenti capaci di discernimento soltanto se:

a.
l’adolescente vi ha acconsentito per scritto dopo essere stato sufficientemente informato; e
b.
il rappresentante legale vi ha acconsentito per scritto dopo essere stato sufficientemente informato, nel caso in cui il progetto di ricerca comporti rischi e incomodi che non sono minimi.

2 Un progetto di ricerca con presumibile beneficio diretto può essere condotto con adolescenti incapaci di discernimento soltanto se:

a.
il rappresentante legale vi ha acconsentito per scritto dopo essere stato sufficientemente informato; e
b.
l’adolescente non rifiuta in modo riconoscibile, con espressioni orali o comportamenti, l’attività di ricerca.

3 Un progetto di ricerca senza presumibile beneficio diretto può essere condotto con adolescenti incapaci di discernimento soltanto se, oltre ad adempiere le condizioni di cui al capoverso 2:

a.
comporta rischi e incomodi minimi; e
b.
si prevede che permetterà di acquisire conoscenze essenziali in grado, a lungo termine, di recare un beneficio a persone con la stessa malattia o lo stesso disturbo o che si trovano nel medesimo stato di salute.
 

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Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.