810.30 Federal Act of 30 September 2011 on Research involving Human Beings (Human Research Act, HRA)

810.30 Legge federale del 30 settembre 2011 concernente la ricerca sull'essere umano (Legge sulla ricerca umana, LRUm)

Art. 15 Safety and protective measures

1 Anyone who conducts a research project must, before it begins, take all the measures required to protect the participants.

2 If, during the research project, circumstances arise which could jeopardise the safety or health of the participants or lead to a disproportionate relationship between the risks and burdens and the benefits, all the measures required to ensure protection are to be taken without delay.

Art. 15 Misure di sicurezza e di protezione

1 Chi conduce un progetto di ricerca deve previamente adottare tutte le misure necessarie alla protezione di chi partecipa al progetto.

2 Se durante il progetto di ricerca subentrano circostanze che possono compromettere la sicurezza o la salute dei partecipanti al progetto o provocano una sproporzione tra i rischi o gli incomodi e i benefici, occorre prendere senza indugio tutte le misure necessarie alla protezione dei partecipanti.

 

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Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.