1 Hospitals and transplant centres shall inform the national organ allocation office, sending the necessary data, of all deceased persons who meet the criteria for organ removal. The Federal Council shall specify in more detail the necessary data.
2 Doctors, hospitals and transplant centres to whom a person has declared while alive their willingness to donate an organ have a duty to register this person with the national organ allocation office.
1 Gli ospedali e i centri di trapianto notificano al servizio nazionale di attribuzione, unitamente ai dati necessari, tutte le persone defunte che soddisfano le condizioni per un prelievo di organi. Il Consiglio federale definisce in dettaglio i dati necessari.
2 I medici, gli ospedali e i centri di trapianto cui una persona dichiara di essere disposta a donare da viva un organo a una persona a lei ignota sono tenuti a notificarla al servizio nazionale di attribuzione.
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Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.