1 The Confederation shall create a national organ allocation office.
2 The national organ allocation office:
3 The national organ allocation office shall document each decision and retain this documentation for ten years.
4 The Federal Council shall regulate the allocation procedure.
1 La Confederazione istituisce un servizio nazionale di attribuzione.
2 Il servizio nazionale di attribuzione:
3 Il servizio nazionale di attribuzione tiene per ogni decisione una documentazione, che conserva per dieci anni.
4 Il Consiglio federale disciplina la procedura di attribuzione.
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Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.