1 The joint institution in terms of Article 18 of the Federal Act of 18 March 199414 on Health Insurance shall maintain a living donor aftercare fund, the purpose of which is to administer the flat-rate payment made by insurers in terms of Article 15a paragraph 2.
2 The living donor aftercare fund will be financed by the flat-rate payments made by the insurers in terms of Article 15a paragraph 2. It may also be financed by donations from third parties. The joint institution shall collect the flat-rate payment and shall charge interest on late payments. The rate of interest is set in accordance with the regulations of the joint institution.
3 The joint institution shall make an annual disbursement to the living donor aftercare agency in terms of Article 15c based on the anticipated costs of monitoring the health of donors.
4 The fund’s administrative costs are included in the costs of monitoring the health of the donors. They shall be limited to an amount appropriate for managing the fund efficiently.
1 L’istituzione comune di cui all’articolo 18 della legge federale del 18 marzo 199413 sull’assicurazione malattie gestisce un fondo per i controlli postdonazione il cui scopo è di amministrare l’importo forfettario degli assicuratori di cui all’articolo 15a capoverso 2.
2 Il fondo per i controlli postdonazione è alimentato mediante l’importo forfettario degli assicuratori di cui all’articolo 15a capoverso 2. Può essere inoltre alimentato con donazioni di terzi. L’istituzione comune esige il versamento dell’importo forfettario e riscuote un interesse di mora in caso di pagamento tardivo. L’importo dell’interesse di mora è calcolato secondo i regolamenti dell’istituzione comune.
3 L’istituzione comune versa al servizio dei controlli postdonazione di cui all’articolo 15c un dividendo annuo calcolato sulla base delle spese prevedibili per il controllo postoperatorio dello stato di salute dei donatori per l’anno interessato.
4 Le spese amministrative del fondo fanno parte delle spese per il controllo postoperatorio dello stato di salute dei donatori. Esse devono essere contenute entro i limiti propri a una gestione economica.
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