1 Any person who genetically modifies a germline cell or an embryonic cell shall be liable to a custodial sentence not exceeding three years or to a monetary penalty.54
2 The same penalty shall apply to any person who uses a genetically modified reproductive cell for impregnation or uses a similarly modified impregnated ovum for further development into an embryo.
3 Paragraph 1 does not apply if the modification of germline cells is an unavoidable concomitant effect of chemotherapy, radiotherapy or another medical treatment that a person is undergoing.
54 Amended by No I of the FA of 12 Dec. 2014, in force since 1 Sept. 2017 (AS 2017 3641; BBl 2013 5853).
1 Chiunque interviene sul patrimonio genetico di una cellula della via germinale o di una cellula embrionale, modificandone l’informazione genetica, è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.57
2 È parimenti punibile chi usa per un’impregnazione una cellula germinale il cui patrimonio genetico è stato artificialmente modificato, o un oocita impregnato, modificato nel medesimo modo, per l’ulteriore sviluppo fino a divenire un embrione.
3 Il capoverso 1 non è applicabile se la modificazione di cellule della via germinale è fenomeno concomitante, risultante inevitabilmente da una chemioterapia o da una radioterapia, oppure da un altro provvedimento medico al quale si sottopone una persona.
57 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 12 dic. 2014, in vigore dal 1° set. 2017 (RU 2017 3641; FF 2013 5041).
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