810.11 Federal Act of 18 December 1998 on Medically Assisted Reproduction (Reproductive Medicine Act, RMA)

810.11 Legge federale del 18 dicembre 1998 concernente la procreazione con assistenza medica (Legge sulla medicina della procreazione, LPAM)

Art. 35 Germ-line modifications

1 Any person who genetically modifies a germline cell or an embryonic cell shall be liable to a custodial sentence not exceeding three years or to a monetary penalty.54

2 The same penalty shall apply to any person who uses a genetically modified reproductive cell for impregnation or uses a similarly modified impregnated ovum for further development into an embryo.

3 Paragraph 1 does not apply if the modification of germline cells is an unavoidable concomitant effect of chemotherapy, radiotherapy or another medical treatment that a person is undergoing.

54 Amended by No I of the FA of 12 Dec. 2014, in force since 1 Sept. 2017 (AS 2017 3641; BBl 2013 5853).

Art. 35 Interventi sulla via germinale

1 Chiunque interviene sul patrimonio genetico di una cellula della via germinale o di una cellula embrionale, modificandone l’informazione genetica, è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.57

2 È parimenti punibile chi usa per un’impregnazione una cellula germinale il cui patrimonio genetico è stato artificialmente modificato, o un oocita impregnato, modificato nel medesimo modo, per l’ulteriore sviluppo fino a divenire un embrione.

3 Il capoverso 1 non è applicabile se la modificazione di cellule della via germinale è fenomeno concomitante, risultante inevitabilmente da una chemioterapia o da una radioterapia, oppure da un altro provvedimento medico al quale si sottopone una persona.

57 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 12 dic. 2014, in vigore dal 1° set. 2017 (RU 2017 3641; FF 2013 5041).

 

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