1 Any person who creates a clone, a chimera or a hybrid shall be liable to a custodial sentence not exceeding three years or to a monetary penalty.55
2 The same penalty shall apply to any person who transfers a chimera or a hybrid to a woman or to an animal.
55 Amended by No I of the FA of 12 Dec. 2014, in force since 1 Sept. 2017 (AS 2017 3641; BBl 2013 5853).
1 Chiunque produce un clone, una chimera o un ibrido è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.58
2 È parimenti punibile chi trasferisce una chimera o un ibrido in una donna o in un animale.
58 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 12 dic. 2014, in vigore dal 1° set. 2017 (RU 2017 3641; FF 2013 5041).
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