784.104.2 Ordinance of 5 November 2014 on Internet Domains (OID)

784.104.2 Ordinanza del 5 novembre 2014 sui domini Internet (ODIn)

Art. 57 Allocation process

1 The registry shall examine any application for registration of a domain name and publishes them, unless the application manifestly does not meet the general and particular conditions for allocation. Other applicants may submit a registration application for this same domain name within the 20 days following publication.

2 In the event of a multiple application, the registry allocates the domain name concerned in the following order of priority:

a.
in principle to the public body or to the public law organisation making the application when the latter is in competition with private applicants and the requested designation as such is of public interest;
b.
to the public body or public law organisation that intends to use the domain name concerned in a manner that provides added value which is manifestly greater for the Swiss community compared to the other envisaged uses; if no project satisfies this requirement and the public bodies or public law organisations submitting the application cannot agree on a single or joint candidature, the registry does not allocate the domain name;
c.
in principle to the applicant which has a right to a trademark corresponding to the domain name concerned when it is in competition with applicants not benefiting from such a right;
d.
to the highest bidder in an auction when the applicants have competing rights under trademark law to the domain name concerned, unless holding an auction appears inappropriate in light of all the circumstances or the applicants concerned; the proceeds from the auction are paid into federal funds;
e.
to the applicant which was first to submit a registration application when all the applicants constitute non-profit-making entities and effectively pursue such aims;
f.
to the applicant that intends to use the domain name concerned in a manner that provides added value which is manifestly greater for the Swiss community compared to the uses envisaged by the other applicants; if no project satisfies this requirement and the applicants cannot agree on a single or joint candidature, the registry decides on the allocation by drawing lots or holding an auction; the proceeds from the auction are paid into federal funds.

3 Subject to the prior examination under Article 53 paragraph 2 letter b, the registry does not verify the merits of the rights to use the alphanumeric denominations of domain names. Disputes relating to the trademark rights in relation to domain names are governed by civil law.

Art. 57 Processo di attribuzione

1 Il gestore del registro pubblica ogni domanda di registrazione di un nome di dominio dopo un esame preliminare, purché le condizioni generali e particolari di attribuzione siano palesemente soddisfatte. Altri richiedenti possono presentare una domanda di registrazione per lo stesso nome di dominio nei 20 giorni successivi alla pubblicazione.

2 In caso di domanda plurima, il gestore del registro attribuisce il nome di dominio in questione nell’ordine di priorità seguente:

a.
in linea di principio, all’ente pubblico o all’organizzazione di diritto pubblico richiedente, in caso di concorrenza con richiedenti privati e se la denominazione richiesta risponde di per sé all’interesse pubblico;
b.
all’ente pubblico o all’organizzazione di diritto pubblico richiedente che prevede per il nome di dominio un utilizzo che, in confronto agli altri utilizzi previsti, apporta alla comunità svizzera un valore aggiunto chiaramente superiore; se nessun progetto soddisfa questo requisito e gli enti pubblici o le organizzazioni di diritto pubblico richiedenti non riescono ad accordarsi su una candidatura unica o comune, il gestore del registro rinuncia ad attribuire il nome di dominio;
c.
in linea di principio, al richiedente che detiene un diritto su un segno distintivo corrispondente al nome di dominio interessato in caso di concorrenza con richiedenti che non beneficiano di un simile diritto;
d.
al miglior offerente della vendita all’asta, se i richiedenti possiedono diritti su segni distintivi in concorrenza sul nome di dominio, a condizione che la tenuta dell’asta non appaia inappropriata alla luce delle circostanze o dei richiedenti interessati; il ricavato della vendita all’asta è versato alla Cassa federale;
e.
a chi ha presentato per primo una domanda di registrazione, se tutti i richiedenti rappresentano enti senza scopo di lucro e perseguono effettivamente tali finalità;
f.
al richiedente che prevede per il nome di dominio un utilizzo che, in confronto agli utilizzi previsti dagli altri richiedenti, apporta alla comunità svizzera un valore aggiunto chiaramente superiore; se nessun progetto soddisfa questo requisito e se i richiedenti non riescono ad accordarsi su una candidatura unica o comune, il gestore del registro subordina l’attribuzione a un’estrazione a sorte o a una vendita all’asta; il ricavato della vendita all’asta è versato alla Cassa federale.

3 Fatto salvo l’esame preliminare di cui all’articolo 53 capoverso 2 lettera b, il gestore del registro non verifica la fondatezza dei diritti di utilizzare le indicazioni alfanumeriche dei nomi di dominio. Le controversie relative ai diritti su segni distintivi in relazione ai nomi di dominio sono disciplinate dal diritto civile.

 

This document is not an official publication. Only the publication of the Federal Chancellery is legally binding.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.