1 The registry shall examine any application for registration of a domain name and publishes them, unless the application manifestly does not meet the general and particular conditions for allocation. Other applicants may submit a registration application for this same domain name within the 20 days following publication.
2 In the event of a multiple application, the registry allocates the domain name concerned in the following order of priority:
3 Subject to the prior examination under Article 53 paragraph 2 letter b, the registry does not verify the merits of the rights to use the alphanumeric denominations of domain names. Disputes relating to the trademark rights in relation to domain names are governed by civil law.
1 Il gestore del registro pubblica ogni domanda di registrazione di un nome di dominio dopo un esame preliminare, purché le condizioni generali e particolari di attribuzione siano palesemente soddisfatte. Altri richiedenti possono presentare una domanda di registrazione per lo stesso nome di dominio nei 20 giorni successivi alla pubblicazione.
2 In caso di domanda plurima, il gestore del registro attribuisce il nome di dominio in questione nell’ordine di priorità seguente:
3 Fatto salvo l’esame preliminare di cui all’articolo 53 capoverso 2 lettera b, il gestore del registro non verifica la fondatezza dei diritti di utilizzare le indicazioni alfanumeriche dei nomi di dominio. Le controversie relative ai diritti su segni distintivi in relazione ai nomi di dominio sono disciplinate dal diritto civile.
This document is not an official publication. Only the publication of the Federal Chancellery is legally binding.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.