1 The domain names which correspond to or which are connected with designations of a generic character with a particular interest for all or part of the Swiss community must be allocated under a naming mandate. OFCOM may draw up and keep up to date a non-exhaustive list of the designations or categories of designation concerned.
2 The registry may allocate domain names under a naming mandate:
3 Any candidate for a domain which is to be allocated under a naming mandate must:
4 The registry shall publish the candidatures. Other applicants may submit an application for this same domain name within the 20 days following publication.
5 In the event of a multiple candidature, the registry shall allocate the domain name to the candidate whose project provides added value for the community concerned and for the Swiss community that is clearly greater than that of the other projects.
6 If no project meets the requirement set out in paragraph 5 and the candidates cannot agree on a single or joint candidature, the registry shall decide on the allocation by drawing lots or holding an auction. The proceeds from the auction are paid into federal funds.
7 A domain name under a naming mandate is allocated for a specified term. It must be used.
8 The rules applicable to the supervision of persons that are delegated the registry function of a domain managed by the Confederation (Art. 40 to 43) apply by analogy to naming mandates, and in particular to their revocation.
9 The registry shall disclose naming mandates to third parties which request them; it may also make them available by a consultation procedure or publish them in another manner. The clauses and annexes containing confidential commercial information may not be communicated.
51 Amended by No I of the O of 18 Nov. 2020, in force since 1 Jan. 2021 (AS 2020 6251).
1 I nomi di dominio corrispondenti o affini a denominazioni a carattere generico che presentano un interesse particolare per una parte o la totalità della comunità svizzera devono essere attribuiti tramite mandato di nominazione. L’UFCOM può stilare e aggiornare una lista non esaustiva delle denominazioni o delle categorie di denominazioni interessate.
2 Il gestore del registro può attribuire nomi di dominio tramite mandato di nominazione:
3 Il candidato a un nome di dominio che deve essere attribuito tramite mandato di nominazione deve:
4 Il gestore del registro pubblica le candidature. Altri richiedenti possono presentare una domanda per lo stesso nome di dominio nei 20 giorni successivi alla pubblicazione.
5 In caso di candidatura plurima, il gestore del registro attribuisce il nome di dominio al candidato il cui progetto apporta alla comunità interessata e alla comunità svizzera un valore aggiunto chiaramente superiore a quello degli altri progetti.
6 Se nessun progetto soddisfa il requisito di cui al capoverso 5 e i candidati non riescono ad accordarsi su una candidatura unica o comune, il gestore del registro subordina l’attribuzione a un’estrazione a sorte o a una vendita all’asta. Il ricavato della vendita all’asta è versato nella Cassa federale.
7 Un nome di dominio ottenuto tramite mandato di nominazione è attribuito per una durata determinata. Esso deve essere utilizzato.
8 Per il rimanente, ai mandati di nominazione, e in particolare alla loro revoca, si applicano per analogia le regole concernenti la sorveglianza sui delegati della funzione di gestore del registro di un dominio gestito dalla Confederazione (art. 40–43).
9 Il gestore del registro fornisce i mandati di nominazione ai terzi che ne fanno richiesta; può anche metterli a disposizione nel quadro di una procedura di bando o pubblicarli in altro modo. Le clausole e gli allegati contenenti segreti commerciali non sono comunicati.
52 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 18 nov. 2020, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 6251).
This document is not an official publication. Only the publication of the Federal Chancellery is legally binding.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.