784.104.2 Ordinance of 5 November 2014 on Internet Domains (OID)

784.104.2 Ordinanza del 5 novembre 2014 sui domini Internet (ODIn)

Art. 52 Provision of data

1 The registry shall publish in the RDDS database (WHOIS) the data that are required in accordance with the rules that apply at international level.

2 It may publish the following data there:

a.
the name of the organisation and the UID of the holder of the domain name concerned;
b.
the identification information and contact data of the holder of the domain name concerned if it is a legal entity;
c.
the identification information and contact data of the holder of the domain name concerned if the holder has consented to publication;
d.
information on how the holder of the domain name concerned may be contacted anonymously.
3 The registry shall provide search facilities in the RDDS database (WHOIS) on the basis of criteria such as the domain name concerned, the registrar in charge of its management or the designation of the name server.

4 It shall grant any person that has an overriding legitimate interest access to the personal data of the holder of the domain name concerned that are in RDDS database (WHOIS). It may request a fee for access in accordance with the rules and fees that apply at international level unless other legislation provides for access free of charge.

5 The registrar shall, in accordance with the rules that apply at international level, ensure access to the personal data of the holder of the domain name concerned on whose behalf it is acting, in accordance with paragraph 4.

6 The modalities and procedure for access in accordance with paragraphs 4 and 5 must comply with the rules that apply at international level. OFCOM may provide for additional modalities and procedures and determine the level of the fee for access in specific cases.

47 Amended by No I of the O of 18 Nov. 2020, in force since 1 Jan. 2021 (AS 2020 6251).

Art. 52 Messa a disposizione di dati

1 Il gestore del registro pubblica nella banca dati RDDS (WHOIS) i dati richiesti dalle regole applicabili a livello internazionale.

2 Può pubblicarvi i seguenti dati:

a.
il nome dell’organizzazione e il numero IDI del titolare del nome di dominio;
b.
i dati d’identificazione e le coordinate del titolare del nome di dominio se tale titolare è una persona giuridica;
c.
i dati d’identificazione e le coordinate del titolare del nome di dominio che ha dato il consenso alla pubblicazione;
d.
l’indicazione di un mezzo anonimo che consenta di contattare il titolare del nome di dominio.

3 Mette a disposizione le funzionalità di ricerca per la banca dati RDDS (WHOIS) sulla base di criteri quali il nome di dominio, il centro di registrazione incaricato della sua gestione o la denominazione del server di nomi.

4 A chiunque dimostri in modo credibile di avere un interesse legittimo preponderante dà accesso ai dati personali che figurano nella banca dati RDDS (WHOIS) che si riferiscono al titolare del nome di dominio. Può chiedere una remunerazione per l’accesso, conformemente alle regole e alle tariffe che si applicano a livello internazionale, a condizione che nessun altro atto legislativo imponga la gratuità.

5 Il centro di registrazione garantisce, conformemente alle regole che si applicano a livello internazionale, l’accesso di cui al capoverso 4 ai dati personali che si riferiscono al titolare del nome di dominio per conto del quale opera il centro di registrazione.

6 Le modalità e le procedure d’accesso ai sensi dei capoversi 4 e 5 devono essere conformi alle regole applicabili a livello internazionale. L’UFCOM può prescrivere modalità e procedure complementari e fissare in casi specifici l’importo della remunerazione per l’accesso.

48 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 18 nov. 2020, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 6251).

 

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Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.