1 The registry shall publish in the RDDS database (WHOIS) the data that are required in accordance with the rules that apply at international level.
2 It may publish the following data there:
4 It shall grant any person that has an overriding legitimate interest access to the personal data of the holder of the domain name concerned that are in RDDS database (WHOIS). It may request a fee for access in accordance with the rules and fees that apply at international level unless other legislation provides for access free of charge.
5 The registrar shall, in accordance with the rules that apply at international level, ensure access to the personal data of the holder of the domain name concerned on whose behalf it is acting, in accordance with paragraph 4.
47 Amended by No I of the O of 18 Nov. 2020, in force since 1 Jan. 2021 (AS 2020 6251).
1 Il gestore del registro pubblica nella banca dati RDDS (WHOIS) i dati richiesti dalle regole applicabili a livello internazionale.
2 Può pubblicarvi i seguenti dati:
3 Mette a disposizione le funzionalità di ricerca per la banca dati RDDS (WHOIS) sulla base di criteri quali il nome di dominio, il centro di registrazione incaricato della sua gestione o la denominazione del server di nomi.
4 A chiunque dimostri in modo credibile di avere un interesse legittimo preponderante dà accesso ai dati personali che figurano nella banca dati RDDS (WHOIS) che si riferiscono al titolare del nome di dominio. Può chiedere una remunerazione per l’accesso, conformemente alle regole e alle tariffe che si applicano a livello internazionale, a condizione che nessun altro atto legislativo imponga la gratuità.
5 Il centro di registrazione garantisce, conformemente alle regole che si applicano a livello internazionale, l’accesso di cui al capoverso 4 ai dati personali che si riferiscono al titolare del nome di dominio per conto del quale opera il centro di registrazione.
6 Le modalità e le procedure d’accesso ai sensi dei capoversi 4 e 5 devono essere conformi alle regole applicabili a livello internazionale. L’UFCOM può prescrivere modalità e procedure complementari e fissare in casi specifici l’importo della remunerazione per l’accesso.
48 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 18 nov. 2020, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 6251).
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Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.