784.104.2 Ordinance of 5 November 2014 on Internet Domains (OID)

784.104.2 Ordinanza del 5 novembre 2014 sui domini Internet (ODIn)

Art. 40 Surveillance

1 OFCOM shall ensure that delegates comply with this Ordinance and its implementing provisions, and with their delegation contract.

2 Normally it verifies once every two years the manner in which delegates fulfil the delegated function or tasks. The delegates must grant access to their premises and their installations and must provide all the information required.

3 If there is reason to suspect that a delegate is not complying with the obligations arising from this Ordinance, its implementing provisions or the delegation contract, OFCOM shall perform an audit. The delegate must guarantee access to its premises and its installations and must provide all the information required.

4 If the audit establishes that the delegate is not fulfilling its obligations, the delegate bears the costs thereof.

Art. 40 Vigilanza

1 L’UFCOM provvede affinché i delegati rispettino la presente ordinanza e le relative disposizioni di esecuzione, come pure il loro contratto di delega.

2 Di regola, l’UFCOM controlla una volta ogni due anni il modo in cui i delegati svolgono la funzione o i compiti delegati. I delegati devono garantire l’accesso ai propri locali e impianti e fornire tutte le informazioni utili.

3 Se vi è motivo di supporre che un delegato non rispetti gli obblighi derivanti dalla presente ordinanza, dalle relative disposizioni di esecuzione o dal contratto di delega, l’UFCOM effettua una verifica. Il delegato deve garantire l’accesso ai suoi locali e ai suoi impianti e fornire tutte le informazioni utili.

4 Se la verifica permette di concludere che il delegato non rispetta i suoi obblighi, quest’ultimo ne assume i costi.

 

This document is not an official publication. Only the publication of the Federal Chancellery is legally binding.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.