1 The price which registrars must pay annually for the registration of a domain name and for administration of the data is fixed in the delegation contract.
2 When the delegation of tasks was the result of a tendering or invitation procedure under Article 32, the following rules apply:42
3 When the delegation of tasks takes place directly, the price covers the relevant costs of the registry related to the catalogue of services agreed with OFCOM and additionally makes it possible to make an appropriate profit.
42 Amended by No I of the O of 18 Nov. 2020, in force since 1 Jan. 2021 (AS 2020 6251).
1 Nel contratto di delega è stabilito il prezzo che i centri di registrazione versano annualmente per la registrazione di un nome di dominio e l’amministrazione dei dati.
2 Se la delega dei compiti risulta da una pubblica gara o da una procedura mediante invito conformemente all’articolo 32, si applicano le regole seguenti:43
3 Se la delega dei compiti avviene direttamente, il prezzo copre i costi pertinenti che il gestore del registro sostiene in virtù del catalogo delle prestazioni concordato con l’UFCOM e permette inoltre di realizzare utili adeguati.
43 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 18 nov. 2020, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 6251).
This document is not an official publication. Only the publication of the Federal Chancellery is legally binding.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.