1 The holder has the right to use the domain name which has been allocated to it within the prescribed limits and for purposes provided for by this Ordinance and its implementing provisions. The right of use is governed by public law.
2 It shall manage freely the domain names subordinate to the domain name allocated to it, unless this Ordinance or its implementing provisions provide otherwise.
3 It may transfer to a third party a domain name which has been allocated to it when the general and particular conditions of allocation are met by submitting, via the registrar which manages it, a change of holder request.
4 It may give up its domain name at any time by submitting, via the registrar which manages it, a cancellation request. Civil claims for non-fulfilment of the contract concluded with the registrar are reserved.
5 The right to use a domain name automatically passes:
6 It reverts to the bankruptcy assets of the bankrupt holder.
1 Il titolare ha diritto di utilizzare il nome di dominio che gli è stato attribuito nel rispetto delle limitazioni e degli scopi previsti dalla presente ordinanza e dalle relative disposizioni di esecuzione. Il diritto di utilizzazione rientra nella sfera del diritto pubblico.
2 Il titolare gestisce liberamente i nomi di dominio subordinati al nome di dominio che gli è stato attribuito, fatte salve disposizioni contrarie previste dalla presente ordinanza o dalle relative disposizioni di esecuzione.
3 Se le condizioni generali e particolari di attribuzione sono adempiute, il titolare può cedere a terzi un nome di dominio che gli è stato attribuito presentando una domanda di cambiamento di titolare tramite il centro di registrazione responsabile della sua gestione.
4 Il titolare può rinunciare in qualsiasi momento al nome di dominio presentando una domanda di revoca tramite il centro di registrazione responsabile della sua gestione. Sono fatte salve le pretese civili per inadempimento del contratto concluso con il centro di registrazione.
5 Il diritto di utilizzare un nome di dominio passa per legge:
6 Entra a far parte della massa fallimentare del titolare fallito.
This document is not an official publication. Only the publication of the Federal Chancellery is legally binding.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.