784.104.2 Ordinance of 5 November 2014 on Internet Domains (OID)

784.104.2 Ordinanza del 5 novembre 2014 sui domini Internet (ODIn)

Art. 27 Allocation process

1 The processing of a registration application by the registry concludes with the allocation or the refusal of allocation of the requested domain name.

2 The registry allocates the right to use a domain name. The allocation takes effect on its confirmation in electronic form via the registry system to the registrar operating on behalf of the applicant concerned.

3 The registry shall notify the registrar acting on behalf of the applicant concerned of the refusal to allocate a domain name via the registration system in electronic form or if necessary by other means. It shall directly notify the applicant of the refusal to allocate a domain name that must be allocated by means of a naming mandate under Article 56 using an appropriate means of communication.34

4 OFCOM shall make a decision on the refusal to allocate a domain name if, within 40 days of receiving notification of a refusal under paragraph 3, the applicant:35

a.
requests such a decision; and
b.
provides a valid correspondence address in Switzerland if they are registered or domiciled abroad.

34 Amended by No I of the O of 18 Nov. 2020, in force since 1 Jan. 2021 (AS 2020 6251).

35 Amended by No I of the O of 18 Nov. 2020, in force since 1 Jan. 2021 (AS 2020 6251).

Art. 27 Processo di attribuzione

1 Il trattamento di una domanda di registrazione da parte del gestore del registro si conclude con l’attribuzione del nome di dominio richiesto o il rifiuto di attribuzione.

2 Il gestore del registro concede il diritto di utilizzare un nome di dominio. L’attribuzione ha effetto dal momento in cui il sistema di registrazione invia la conferma elettronica al centro di registrazione che opera per conto del richiedente.

3 Comunica al centro di registrazione che opera per conto del richiedente il rifiuto di attribuire un nome di dominio, facendo tale comunicazione per via elettronica tramite il sistema di registrazione o, se necessario, con altri mezzi. Se il rifiuto riguarda un nome di dominio che dev’essere attribuito tramite mandato di nominazione secondo l’articolo 56, il gestore del registro lo comunica direttamente al richiedente con un mezzo di comunicazione opportuno.34

4 L’UFCOM emana una decisione sul rifiuto di attribuire un nome di dominio se, nei 40 giorni successivi alla comunicazione di tale rifiuto conformemente al capoverso 3, il richiedente:35

a.
richiede tale decisione; e
b.
indica un indirizzo postale valido in Svizzera se risiede o ha sede all’estero.

34 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 18 nov. 2020, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 6251).

35 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 18 nov. 2020, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 6251).

 

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Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.