784.104.2 Ordinance of 5 November 2014 on Internet Domains (OID)

784.104.2 Ordinanza del 5 novembre 2014 sui domini Internet (ODIn)

Art. 24 Application for registration

1 When a registrar submits a registration application on behalf of an applicant, the registry shall initiate a domain name allocation process.

2 It shall process the registration application when the latter:

a.
has been validly submitted via the registry’s registration system;
b.
includes all the information, elements and documents necessary to authorise the allocation of a domain name, in particular:
1.
the designation desired as a domain name,
2.
up-to-date, complete and correct information on the applicant, in particular their name and postal and email addresses,
3.
current, complete and correct information enabling verification of compliance with the general and particular conditions of allocation of the requested domain name.

3 OFCOM shall determine the information, elements and documents which may be required by the registry or registrars in order to verify the name, address and legal existence of an applicant or compliance with the conditions of allocation of a domain name, in particular:

a.
if the applicant is an individual: a copy of a national identity document or a valid passport and a current certificate of residence;
b.
if the applicant is an association or a foundation with its headquarters in Switzerland and not entered in the commercial register: a certified copy of the articles of association or the foundation charter;
c.
if the applicant is a legal entity or a partnership with its headquarters abroad: an attested up-to-date extract from the foreign commercial register or, when the extract does not contain sufficient information or if there is no corresponding institution in the commercial register, an official document attesting that the entity exists legally in accordance with the provisions of the applicable foreign law;
d.
the business identification number (BIN) within the meaning of the Federal Act of 18 June 201024 on the Business Identification Number.

4 If necessary, it shall regulate the modalities for submitting registration applications. It may demand the use of set forms for registrations and amendments.

Art. 24 Domanda di registrazione

1 Se un centro di registrazione presenta una domanda di registrazione per conto di un richiedente, il gestore del registro avvia un processo di attribuzione di un nome di dominio.

2 Una domanda di registrazione è trattata se:

a.
è stata correttamente presentata tramite il sistema di registrazione del gestore del registro;
b.
include tutte le informazioni, gli elementi e i documenti necessari ad autorizzare l’attribuzione di un nome di dominio, in particolare:
1.
la denominazione desiderata per il nome di dominio,
2.
informazioni attuali, complete e corrette sul richiedente, segnatamente il nome, l’indirizzo postale e di posta elettronica,
3.
indicazioni attuali, complete e corrette che permettano di verificare il rispetto delle condizioni generali e particolari per l’attribuzione del nome di dominio richiesto.

3 L’UFCOM stabilisce le informazioni, gli elementi e i documenti necessari che possono essere richiesti dal gestore del registro o dai centri di registrazione per verificare il nome, l’indirizzo e l’esistenza giuridica del richiedente o il rispetto delle condizioni di attribuzione di un nome di dominio, in particolare:

a.
se il richiedente è una persona fisica, una copia di un documento d’identità nazionale o di un passaporto valido e un certificato di domicilio attuale;
b.
se il richiedente è un’associazione o una fondazione con sede in Svizzera e non iscritta nel registro di commercio, una copia autenticata degli statuti dell’associazione o dell’atto costitutivo della fondazione;
c.
se il richiedente è una persona giuridica o una società di persone con sede all’estero, un estratto autenticato aggiornato del registro di commercio estero o, qualora l’estratto non contenga le indicazioni necessarie o non esista un’istituzione corrispondente al registro di commercio, una prova ufficiale attestante che l’ente ha esistenza legale secondo le disposizioni del diritto straniero applicabile;
d.
un numero d’identificazione delle imprese (IDI) secondo la legge federale del 18 giugno 201024 sul numero d’identificazione delle imprese.

4 All’occorrenza l’UFCOM disciplina le modalità di presentazione delle domande di registrazione. Ha la facoltà di imporre l’uso di moduli di registrazione e di mutazione prestabiliti.

 

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Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.