784.104.2 Ordinance of 5 November 2014 on Internet Domains (OID)

784.104.2 Ordinanza del 5 novembre 2014 sui domini Internet (ODIn)

Art. 19 Right of access to the registration system

1 Registrars which have concluded a contract may access the registry’s registration system and register and administratively manage domain names in the name of and on behalf of third parties. They may allocate domain names to themselves on their own behalf for their own needs.

2 They may claim their right only insofar as the access is carried out in accordance with the technical or organisational procedures and conditions specified by the registry.

Art. 19 Diritto d’accesso al sistema di registrazione

1 I centri di registrazione che hanno concluso un contratto di centro di registrazione possono accedere al sistema di registrazione del gestore del registro, che permette loro di registrare e amministrare i nomi di dominio in nome e per conto di terzi. Essi possono farsi attribuire nomi di dominio a proprio nome e per le proprie necessità.

2 Possono esercitare la propria funzione se si attengono alle procedure e alle condizioni tecniche e organizzative disposte per l’accesso dal gestore del registro.

 

This document is not an official publication. Only the publication of the Federal Chancellery is legally binding.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.