784.104.2 Ordinance of 5 November 2014 on Internet Domains (OID)

784.104.2 Ordinanza del 5 novembre 2014 sui domini Internet (ODIn)

Art. 20 Obligations of registrars

1 Registrars must propose an offering consisting exclusively of the allocation of a domain name (unbundled offering).

2 They must guarantee their customers at all times the opportunity to transfer the administrative management of a domain name to a new registrar. Civil claims for non-execution of the contract are reserved.

3 Registrars must retain commercial correspondence, supporting documentation, titles and log files classified according to domain names for a period of 10 years from the end of registration of a domain name. They shall present them, on request, to the registry within 3 working days at the latest.

4 Registrars must:

a.
collaborate with the registry and provide it with all necessary technical and organisational assistance and support in order to ensure the continuity and the security of the administration of the domain names;
b.
ensure that holders of the domain names for which they provide administrative management are informed of the cessation of any registrar’s activities and of the steps to be taken to safeguard their claims.

Art. 20 Obblighi dei centri di registrazione

1 I centri di registrazione devono proporre un’offerta che preveda esclusivamente l’attribuzione di un nome di dominio (offerta disaggregata).

2 I centri di registrazione devono garantire ai propri clienti la facoltà di trasferire in qualsiasi momento la gestione amministrativa di un nome di dominio a un nuovo centro di registrazione. Sono fatte salve le pretese civili per inadempimento del contratto.

3 I centri di registrazione devono conservare la corrispondenza commerciale, i giustificativi, i documenti e gli archivi storici (log files) classificati secondo i nomi di dominio per un periodo di dieci anni a decorrere dalla fine della registrazione del nome di dominio. Se richiesto, essi presentano queste informazioni al gestore del registro entro massimo tre giorni lavorativi.

4 I centri di registrazione sono tenuti a:

a.
collaborare con il gestore del registro e fornirgli l’aiuto e il supporto tecnici e organizzativi necessari a garantire la continuità e la sicurezza della gestione dei nomi di dominio di cui assicurano la gestione amministrativa;
b.
provvedere affinché i titolari dei nomi di dominio di cui assicurano la gestione amministrativa siano informati della cessazione delle loro attività e della procedura da seguire per salvaguardare le loro pretese.
 

This document is not an official publication. Only the publication of the Federal Chancellery is legally binding.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.