784.104.2 Ordinance of 5 November 2014 on Internet Domains (OID)

784.104.2 Ordinanza del 5 novembre 2014 sui domini Internet (ODIn)

Art. 17 Registrar contract

1 A registrar may offer registration services only if it:

a.
can provide evidence that it has concluded a registration contract with ICANN when the rules which apply at international level so require for the domain concerned; and if it
b.
has concluded with the registry a contract relating to the registration of domain names (registrar contract).

2 The registry must conclude a registrar contract when the applicant meets the following conditions:

a.
it undertakes to comply with Swiss law, in particular this Ordinance and its implementing provisions as well as its registrar contract;
b.
it has a valid correspondence address in Switzerland;
c.
it masters the hardware and software as well as the technical rules making it possible to carry out registrations and other administrative operations with the registry;
d.
it has put in place a procedure for verifying the identification data provided by applicants for domain names;
e.
it has the human and technical resources necessary to ensure the maintenance and updating of the administrative and technical data provided by applicants for or holders of domain names;
f.
it has the information technology hardware and software necessary to ensure the security of the personal data provided by applicants for domain names and archives the latter in conformity with the provisions of the Federal Act of 19 June 199220 on Data Protection;
g.
it has provided the required guarantees in the event of doubtful solvency or of non-payment; the amount of these guarantees, attracting a rate of interest that applies to savings accounts, shall not exceed the anticipated risk to the registry.

3 The application to conclude a registrar contract is addressed to the registry. It includes all the documents, data and information that make it possible to assess compliance by the applicant with the prescribed conditions.

4 Any change in the facts on which the registrar contract is based must be communicated to the registry.

5 The registrar contract may not derogate from the rules prescribed by this Ordinance and its implementing provisions. In addition, the registry shall comply with the principles of non-discrimination and transparency in its contractual relations with registrars.

6 The registrar contract is governed by public law when the registry function is exercised by OFCOM (contract under administrative law) and by private law when the registry function is delegated (contract under private law).

7 The registry terminates the registrar contract without compensation when a registrar so requests, no longer meets the conditions imposed on the exercise of its function, ceases all activity or is subject to bankruptcy or liquidation proceedings. It must inform the holders of the domain names managed by the registrar concerned of the cancellation of a registrar contract in the appropriate manner.

8 Article 40 paragraphs 1, 3 and 4, and Article 41 apply by analogy to the surveillance of registrars exercised by OFCOM.

Art. 17 Contratto di centro di registrazione

1 Un centro di registrazione può offrire servizi di registrazione solo se:

a.
è in grado di dimostrare di aver stipulato con l’ICANN un contratto di centro di registrazione, se previsto dalle regole che si applicano a livello internazionale per il dominio interessato; e
b.
ha concluso con il gestore del registro un contratto relativo alla registrazione di nomi di dominio (contratto di centro di registrazione).

2 Il gestore del registro ha l’obbligo di concludere un contratto di centro di registrazione se il richiedente soddisfa le condizioni seguenti:

a.
si impegna a rispettare il diritto svizzero, in particolare la presente ordinanza e le relative disposizioni di esecuzione, nonché il proprio contratto di centro di registrazione;
b.
è in possesso di un indirizzo postale valido in Svizzera;
c.
padroneggia gli strumenti, i software e le regole tecniche che permettono di effettuare le registrazioni e le altre operazioni amministrative presso il gestore del registro;
d.
ha messo in atto una procedura di verifica dei dati d’identificazione forniti dai richiedenti dei nomi di dominio;
e.
dispone delle risorse umane e tecniche necessarie a garantire la gestione e l’aggiornamento dei dati amministrativi e tecnici forniti dai richiedenti o dai titolari dei nomi di dominio;
f.
dispone degli strumenti e dei software informatici necessari a garantire la sicurezza dei dati personali forniti dai richiedenti dei nomi di dominio e li conserva nel rispetto delle disposizioni della legge federale del 19 giugno 199220 sulla protezione dei dati;
g.
ha fornito garanzie esigibili in caso di solvibilità dubbia o di mancato pagamento; l’importo di queste garanzie, rimunerate al tasso d’interesse applicato ai conti di risparmio, non può eccedere quello necessario alla copertura del rischio presumibile del gestore del registro.

3 La domanda di concludere un contratto di centro di registrazione è presentata presso il gestore del registro. Essa contiene tutti i documenti, le indicazioni e le informazioni che consentono di valutare se il richiedente soddisfa le condizioni stabilite.

4 Qualsiasi cambiamento delle condizioni che hanno giustificato la conclusione di un contratto di centro di registrazione deve essere comunicato al gestore del registro.

5 Il contratto di centro di registrazione non può derogare alle regole previste dalla presente ordinanza e alle relative disposizioni di esecuzione. Il gestore del registro rispetta per il resto i principi di non discriminazione e di trasparenza nei suoi rapporti contrattuali con i centri di registrazione.

6 Il contratto di centro di registrazione è retto dal diritto pubblico se la funzione di gestore del registro è esercitata dall’UFCOM (contratto di diritto amministrativo) e dal diritto privato se la funzione di gestore del registro è delegata (contratto di diritto privato).

7 Il gestore del registro disdice il contratto di centro di registrazione senza indennizzo se un centro di registrazione lo richiede, se non soddisfa più le condizioni fissate per lo svolgimento della sua funzione, se cessa ogni attività oppure se è in stato di fallimento o in liquidazione. Esso deve informare in modo adeguato i titolari dei nomi di dominio interessati dalla disdetta del contratto.

8 L’articolo 40 capoversi 1, 3 e 4 e l’articolo 41 si applicano per analogia alla vigilanza esercitata dall’UFCOM sui centri di registrazione.

 

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Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.