784.104.2 Ordinance of 5 November 2014 on Internet Domains (OID)

784.104.2 Ordinanza del 5 novembre 2014 sui domini Internet (ODIn)

Art. 14 Dispute resolution services

1 The registry shall establish the required dispute resolution services. It shall regulate the organisation of and the procedure for these services while respecting the following rules and principles:

a.
the services provide extrajudicial dispute resolution processes conducted by neutral and independent experts;
b.
the services are responsible for ruling on disputes between holders of domain names and holders of trademark rights;
c.
the decisions of the experts concerning domain names have mandatory force for the registry concerned, unless a civil action is raised within the deadline allowed by the rules of procedure;
d.
the decisions of the experts relate to the legitimacy of the allocation of a domain name; they may not award damages or pronounce on the validity of a claim under trademark law;
e.
the rules governing the resolution of disputes must be based on accepted best practice;
f.
the procedure must be fair, transparent, rapid and beneficial; the experts mandated by the services may not be subject to any general or particular directive on the solution of a dispute; they may take all steps necessary for the resolution of a dispute;
g.
the dispute resolution procedure ends with the withdrawal of the application, the conclusion of an agreement between the parties, the decision of the experts or the opening of a civil action.

2 The structure of the organisation, the rules governing the resolution of disputes, the rules of procedure and the appointment of the experts called upon to come to a decision require the approval of OFCOM. Beforehand, the latter shall seek the opinion of the Swiss Federal Institute of Intellectual Property and, if the case relates to the structure of the organisation or the procedural rules, the Federal Office of Justice.8

3 On request, the registry shall transmit to the acting dispute resolution service all the personal data in its possession which is necessary for the resolution of a dispute.

4 It may publish or arrange to have published the decisions taken by the experts. The parties’ names and other personal information may only be published if such details are essential in order to understand the decisions.9

8 Amended by No I of the O of 18 Nov. 2020, in force since 1 Jan. 2021 (AS 2020 6251).

9 Amended by No I of the O of 15 Sept. 2017, in force since 1 Nov. 2017 (AS 2017 5225).

Art. 14 Servizi per la composizione delle controversie

1 Il gestore del registro istituisce i servizi necessari alla composizione delle controversie. Disciplina l’organizzazione e la procedura di tali servizi nel rispetto delle regole e dei principi seguenti:

a.
i servizi svolgono procedure di composizione extragiudiziale delle controversie avvalendosi di esperti neutrali e indipendenti;
b.
i servizi hanno la facoltà di decidere in merito alle controversie relative al diritto civile tra titolari del diritto di utilizzare un nome di dominio e titolari di diritti su segni distintivi;
c.
le decisioni degli esperti in merito ai nomi di dominio sono vincolanti per il gestore del registro, a condizione che non sia avviata un’azione civile entro i termini previsti dalle regole procedurali;
d.
le decisioni degli esperti riguardano la legittimità dell’attribuzione di un nome di dominio; non possono accordare risarcimenti dei danni o pronunciarsi in merito alla validità dei diritti su segni distintivi;
e.
le regole che disciplinano la composizione delle controversie devono ispirarsi alle pratiche convalidate in materia;
f.
la procedura deve essere equa, trasparente, rapida ed efficiente; gli esperti incaricati dal servizio non possono essere vincolati ad alcuna direttiva generale o particolare concernente la composizione di controversie; possono adottare tutte le misure necessarie a comporre la controversia per la quale sono stati aditi;
g.
la procedura di conciliazione si conclude con il ritiro della richiesta, l’ottenimento di un accordo tra le parti, la decisione degli esperti o l’avvio di un’azione civile.

2 La struttura dell’organizzazione, le regole che disciplinano la composizione delle controversie, le regole procedurali e la nomina degli esperti chiamati a decidere devono essere approvate dall’UFCOM. Quest’ultimo consulta previamente l’Istituto federale della proprietà intellettuale e, se la fattispecie riguarda la struttura dell’organizzazione o le regole procedurali, l’Ufficio federale di giustizia.8

3 Su richiesta, il gestore del registro trasmette al servizio per la composizione delle controversie adito tutti i dati personali in suo possesso e necessari alla composizione della controversia.

4 È autorizzato a pubblicare o a far pubblicare le decisioni pronunciate dagli esperti. Il nome e altri dati personali riguardanti le parti possono essere pubblicati soltanto se sono indispensabili alla comprensione delle decisioni.9

8 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 18 nov. 2020, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 6251).

9 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 15 set. 2017, in vigore dal 1° nov. 2017 (RU 2017 5225).

 

This document is not an official publication. Only the publication of the Federal Chancellery is legally binding.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.