784.104.2 Ordinance of 5 November 2014 on Internet Domains (OID)

784.104.2 Ordinanza del 5 novembre 2014 sui domini Internet (ODIn)

Art. 13 Personal data

1 The registry may process personal data concerning registrars, applicants and holders of domain names, the dispute resolution service and their experts or any other person involved in the management of the domain concerned to the extent that and for as long as is necessary:

a.
to manage the domain concerned;
b.
to accomplish the registry function and fulfil the obligations which derive for it from this Ordinance, its implementing provisions or its delegation contract;
c.
for the stability of the DNS;
d.
to obtain payment of the amounts due for registry services.

2 Subject to Article 11 paragraph 2, the registry may process personal data for a maximum of 10 years.

Art. 13 Dati personali

1 Il gestore del registro può trattare i dati personali concernenti i centri di registrazione, i richiedenti e i titolari dei nomi di dominio, i servizi per la composizione delle controversie e i loro esperti o qualsiasi altra persona che partecipa o è implicata nella gestione del dominio in questione nella misura e per tutto il tempo in cui ciò sarà necessario:

a.
alla gestione del dominio in questione;
b.
all’adempimento della funzione di gestore del registro e all’osservanza dei relativi obblighi che derivano dalla presente ordinanza, dalle sue disposizioni d’esecuzione o dal suo contratto di delega;
c.
alla stabilità del DNS;
d.
all’ottenimento del pagamento dovuto per le prestazioni del gestore del registro.

2 Fatto salvo l’articolo 11 capoverso 2, il gestore del registro può trattare i dati personali per al massimo dieci anni.

 

This document is not an official publication. Only the publication of the Federal Chancellery is legally binding.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.