1 The registry may process personal data concerning registrars, applicants and holders of domain names, the dispute resolution service and their experts or any other person involved in the management of the domain concerned to the extent that and for as long as is necessary:
2 Subject to Article 11 paragraph 2, the registry may process personal data for a maximum of 10 years.
1 Il gestore del registro può trattare i dati personali concernenti i centri di registrazione, i richiedenti e i titolari dei nomi di dominio, i servizi per la composizione delle controversie e i loro esperti o qualsiasi altra persona che partecipa o è implicata nella gestione del dominio in questione nella misura e per tutto il tempo in cui ciò sarà necessario:
2 Fatto salvo l’articolo 11 capoverso 2, il gestore del registro può trattare i dati personali per al massimo dieci anni.
This document is not an official publication. Only the publication of the Federal Chancellery is legally binding.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.