1 OFCOM shall be authorised to demand from economic operators any necessary documents and information which may prove that telecommunications installations comply with the provisions of this Ordinance and its regulations, to demand the delivery, without charge, of the necessary telecommunications installations in order to test them or have them tested by a laboratory mentioned in Article 17.
2 During the inspections, the user must provide the following:
1 L’UFCOM può esigere dagli operatori economici i documenti e le informazioni che dimostrano la conformità degli impianti di telecomunicazione alle disposizioni della presente ordinanza e alle proprie prescrizioni, nonché la consegna gratuita dei pertinenti impianti per esaminarli o farli esaminare da uno dei laboratori ai sensi dell’articolo 17.
2 In occasione dei controlli l’utilizzatore deve presentare:
a. la documentazione in suo possesso relativa agli impianti di telecomunicazione; e
b. le informazioni utili che permettono di identificare la persona responsabile della messa a disposizione sul mercato.
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Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.