1 All radio equipment must bear the conformity marking in accordance with Annex 1 number 1 or the foreign conformity marking in accordance with Annex 1 number 2.
2 The conformity marking must be affixed visibly, legibly and indelibly to the radio equipment or to its data plate, unless that is not possible or not warranted on account of the nature of radio equipment. The CE marking shall also be affixed visibly and legibly to the packaging.
3 All radio equipment must if applicable bear the identification number of the conformity assessment body. This number must be of the same height as the conformity marking.
4 All radio equipment must bear a type, batch or serial number or other element allowing its identification. Where the size or nature of the radio equipment makes this impossible, the required information must be provided on the packaging, or in a document accompanying the radio equipment.
5 All radio equipment must bear the name, registered trade name or registered trademark of the manufacturer and the postal address at which it can be contacted. Where this is not possible, this information must be provided on its packaging, or in a document accompanying the radio equipment. The address must indicate a single point at which the manufacturer can be contacted. The contact details must be in a language easily understood by end-users.
6 If the manufacturer is not based in Switzerland, the radio equipment must also bear the names, registered trade name or the registered trademark of the importer and the postal address at which it can be contacted. Where this is not possible, this information must be provided on its packaging, or in a document accompanying the radio equipment. The contact details must be in a language easily understood by end-users.
6bis If the manufacturer and its authorised representative are not based in Switzerland and the importer imports the equipment for its own personal use, each item of equipment must also must indicate the name, registered trade name or registered trademark of the fulfilment service provider and the postal address at which it may be contacted. If this is impossible, this information must be provided on the packaging or in a document accompanying the equipment. The contact details must be in a language easily understood by end users.18
7 OFCOM shall issue the required administrative regulations.
18 Inserted by No I of the O of 18 Nov. 2020, in force since 16 July 2021 (AS 2020 6213).
1 Ogni impianto di radiocomunicazione deve recare il marchio di conformità conformemente all’allegato 1 numero 1 o il marchio di conformità estero di cui nell’allegato 1 numero 2.
2 Il marchio di conformità deve essere apposto in modo visibile, leggibile e indelebile sull’impianto di radiocomunicazione o sulla sua targhetta, a meno che ciò non sia possibile o giustificato dalla natura dell’impianto. Deve essere apposto in modo visibile e leggibile sull’imballaggio.
3 Ogni impianto di radiocomunicazione deve recare, se del caso, il numero d’identificazione dell’organismo di valutazione della conformità. Questo numero ha la stessa altezza del marchio di conformità.
4 Ogni impianto di radiocomunicazione deve essere identificato tramite il tipo, il lotto, il numero di serie o qualsiasi altra informazione che ne consenta un’identificazione univoca. Qualora le dimensioni o la natura dell’impianto di radiocomunicazione non lo consentano, queste informazioni devono figurare sull’imballaggio dell’impianto di radiocomunicazione o in un documento di accompagnamento.
5 Ogni impianto di radiocomunicazione deve recare il nome, la ragione sociale o il marchio registrato del fabbricante nonché l’indirizzo postale al quale può essere contattato. Ove ciò non sia possibile, queste informazioni devono figurare sull’imballaggio dell’impianto o in un documento di accompagnamento. L’indirizzo precisa un unico luogo ove il fabbricante può essere contattato. I dati sono indicati in una lingua che può essere facilmente compresa dagli utilizzatori finali.
6 Se il fabbricante non ha sede in Svizzera, ogni impianto di radiocomunicazione deve anche recare il nome, la ragione sociale o il marchio registrato dell’importatore, nonché l’indirizzo postale al quale può essere contattato. Ove ciò non sia possibile, queste informazioni devono figurare sull’imballaggio dell’impianto o in un documento di accompagnamento. I dati sono indicati in una lingua che può essere facilmente compresa dagli utilizzatori finali.
6bis Se il fabbricante e il suo mandatario non risiedono in Svizzera e l’importatore importa l’impianto per il proprio utilizzo, ogni impianto di radiocomunicazione deve anche recare il nome, la ragione sociale o il marchio registrato del fornitore di servizi su ordinazione, nonché l’indirizzo postale al quale può essere contattato. Se ciò non è possibile, queste informazioni devono figurare sull’imballaggio dell’impianto o in un documento di accompagnamento. I dati sono indicati in una lingua che può essere facilmente compresa dagli utilizzatori finali.18
7 L’UFCOM emana le prescrizioni amministrative necessarie.
18 Introdotto dal n. I dell’O del 18 nov. 2020, in vigore dal 16 lug. 2021 (RU 2020 6213).
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Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.