748.131.3 Ordinance of 25 April 2012 on Airport Charges

748.131.3 Ordinanza del 25 aprile 2012 sulle tasse aeroportuali

Art. 31 Facilities and services in the air traffic segment

1 The airport operator allocates facilities and services to the air traffic segment as defined in Annex 2.

2 The operator may allocate further facilities and services to the air traffic segment if they fulfil the following conditions:

a.
They are provided exclusively by the airport operator or under its responsibility.
b.
They do not fall in the air safety or PRM segments.
c.
They are not financed through access or usage fees.
d.
They are mandatory for securing flight operations, especially:
1.
take-offs and landings of aircraft, including the use of the taxiways and aprons;
2.
parking of aircraft;
3.
handling of passengers and their baggage in conjunction with take-offs and landings; or
4.
handling of air freight directly to and from the aircraft.

Art. 31 Infrastrutture e servizi del segmento traffico aereo

1 L’esercente dell’aeroporto attribuisce al segmento traffico aereo le infrastrutture e i servizi secondo l’allegato 2.

2 Può attribuire altre infrastrutture e servizi al segmento traffico aereo se soddisfano i seguenti requisiti:

a.
sono predisposti esclusivamente dall’esercente dell’aeroporto o sotto la sua responsabilità;
b.
non rientrano nei segmenti sicurezza aerea o PDMR;
c.
non sono finanziati mediante indennità di accesso e di utilizzo;
d.
sono indispensabili per assicurare l’esercizio degli aeromobili, in particolare per:
1.
decolli e atterraggi di aeromobili, compreso l’utilizzo della via di accesso alla pista di decollo e dell’area di traffico,
2.
il parcheggio di aeromobili,
3.
le operazioni doganali dei passeggeri e dei loro bagagli connesse ai decolli e agli atterraggi, o
4.
le operazioni doganali di merce trasportata per via aerea direttamente da o verso gli aeromobili.
 

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Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.