748.131.3 Ordinance of 25 April 2012 on Airport Charges

748.131.3 Ordinanza del 25 aprile 2012 sulle tasse aeroportuali

Art. 21 Principle

Flight operating charges which are set on the basis of negotiations (Art. 20 para. 1 let. a) must be within the scope of legal requirements; in particular, they may not produce income which exceed the costs shown for the airport sector relevant to flight operations (Art. 39 para. 5 CAA).

Art. 21 Principio

Le tasse per le operazioni di volo determinate sulla base di negoziati (art. 20 cpv. 1 lett. a) devono mantenersi nel quadro delle disposizioni legali; in particolare non possono fruttare alcun reddito che superi le spese documentate nel settore rilevante per le operazioni di volo dell’aeroporto (art. 39 cpv. 5 LNA).

 

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Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.