Flight operating charges which are set on the basis of negotiations (Art. 20 para. 1 let. a) must be within the scope of legal requirements; in particular, they may not produce income which exceed the costs shown for the airport sector relevant to flight operations (Art. 39 para. 5 CAA).
Le tasse per le operazioni di volo determinate sulla base di negoziati (art. 20 cpv. 1 lett. a) devono mantenersi nel quadro delle disposizioni legali; in particolare non possono fruttare alcun reddito che superi le spese documentate nel settore rilevante per le operazioni di volo dell’aeroporto (art. 39 cpv. 5 LNA).
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Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.