748.131.3 Ordinance of 25 April 2012 on Airport Charges

748.131.3 Ordinanza del 25 aprile 2012 sulle tasse aeroportuali

Art. 13 Differentiated charges

Flight operations charges may be differentiated to correspond to the scope and quality of the facilities and services offered by the airport operator, if these costs differ significantly. In this case, the following applies:

a.
Criteria defined in Article 10 of Directive 2009/12/EC must be observed.
b.
There may be no cross-financing between individual facilities and services.

Art. 13 Tasse differenziate

Le tasse per le operazioni di volo possono essere determinate in modo differenziato secondo l’entità e la qualità delle infrastrutture e dei servizi offerti dall’esercente dell’aeroporto, sempre che i loro costi divergano nettamente. A tal fine vale quanto segue:

a.
i criteri di cui all’articolo 10 della direttiva n. 2009/12/CE devono essere rispettati;
b.
non deve esserci alcun finanziamento trasversale tra le singole infrastrutture e servizi.
 

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Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.