1 The Investigation Bureau may require persons involved in the operation of a means of transport to undergo a medical examination of their physical or mental condition.
2 Intervention in a person’s physical integrity may be ordered provided it does not cause particular pain or any risk to health.
3 Examinations are governed by Article 252 CrimPC21.
1 L’ufficio d’inchiesta può far eseguire un esame medico dello stato fisico o mentale di persone che hanno partecipato alla conduzione di un mezzo di trasporto coinvolto.
2 Interventi nell’integrità fisica possono essere ordinati soltanto se non arrecano dolori particolari e non compromettono la salute.
3 All’esecuzione degli esami medici si applica l’articolo 252 CPP20.
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Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.