734.5 Ordinance of 25 November 2015 on Electromagnetic Compatibility (OEMC)

734.5 Ordinanza del 25 novembre 2015 sulla compatibilità elettromagnetica (OCEM)

Art. 17 Transport and storage obligations

Importers or distributors shall ensure that, while apparatus is under their responsibility, its storage or transport conditions do not jeopardise its compliance with the essential requirements of this Ordinance.

Art. 17 Obblighi in materia di trasporto e stoccaggio

Fintanto che un apparecchio è sotto la responsabilità degli importatori e dei distributori, questi ultimi devono garantire che le condizioni del suo stoccaggio o del suo trasporto non compromettano la sua conformità ai requisiti essenziali della presente ordinanza.
 

This document is not an official publication. Only the publication of the Federal Chancellery is legally binding.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.