732.11 Nuclear Energy Ordinance of 10 December 2004 (NEO)

732.11 Ordinanza del 10 dicembre 2004 sull'energia nucleare (OENu)

Art. 62 Application for a general licence

In addition to the application documents in accordance with Article 23, applicants for a general licence for a deep geological repository must also submit a report containing the following information:

a.
a comparison of available options from the point of view of safety of the planned repository;
b.
an evaluation of the decisive properties for the selection of the site;
c.
the costs of the repository.

Art. 62 Domanda di un’autorizzazione di massima

Il richiedente di un’autorizzazione di massima per un deposito in strati geologici profondi deve presentare, oltre alla documentazione relativa alla domanda di cui all’articolo 23, un rapporto con le seguenti informazioni:

a.
un confronto tra le opzioni disponibili in riferimento alla sicurezza del deposito pianificato;
b.
una valutazione delle caratteristiche determinanti per la scelta del sito;
c.
l’ammontare dei costi.
 

This document is not an official publication. Only the publication of the Federal Chancellery is legally binding.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.