732.11 Nuclear Energy Ordinance of 10 December 2004 (NEO)

732.11 Ordinanza del 10 dicembre 2004 sull'energia nucleare (OENu)

Art. 29 Permits

1 The operating licence shall require permits for the following stages of the commissioning procedure:

a.
the first delivery of nuclear fuel;
b.
the first fuel load;
c.
the first criticality;
d.
the next stages in accordance with the commissioning programme;
e.
continuous operation in the first operating cycle;
f.
the first storage of waste packages of a given type;
g.
the storage of transport and storage casks with spent fuel elements or high level waste.

2 To obtain the necessary permit, applicants must submit the documentation necessary for the assessment as aforementioned in Annex 4.

3 ENSI shall regulate the type, content, presentation and number of required application documents in guidelines.37

37 Amended by Annex No 12 of the O of 12 Nov. 2008 on the Swiss Federal Nuclear Safety Inspectorate, in force since 1 Jan. 2009 (AS 2008 5747).

Art. 29 Nullaosta

1 La licenza d’esercizio prevede, segnatamente per le seguenti fasi della messa in esercizio, l’obbligo del nullaosta per:

a.
il primo immagazzinamento di combustibile nucleare;
b.
il primo caricamento di combustibile;
c.
la prima criticità;
d.
le ulteriori fasi secondo il programma di messa in esercizio;
e.
il funzionamento continuo nel primo ciclo d’esercizio;
f.
il primo immagazzinamento di fusti di scorie di un certo tipo;
g.
l’immagazzinamento di contenitori per il trasporto e il deposito con elementi di combustibile esausti o scorie altamente attive.

2 Per ottenere il nullaosta, il richiedente deve inoltrare la documentazione necessaria alla valutazione della domanda come previsto nell’allegato 4.

3 L’IFSN è incaricato di disciplinare mediante direttive il genere, il contenuto, la forma e il numero di esemplari della necessaria documentazione.37

37 Nuovo testo giusta l’all. n. 12 dell’O del 12 nov. 2008 sull’Ispettorato federale della sicurezza nucleare, in vigore dal 1° gen. 2009 (RU 2008 5747).

 

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Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.