700 Federal Act of 22 June 1979 on Spatial Planning (Spatial Planning Act, SPA)

700 Legge federale del 22 giugno 1979 sulla pianificazione del territorio (Legge sulla pianificazione del territorio, LPT)

Art. 24e Keeping animals as a hobby

1 Provided the essential character of the buildings is preserved, construction work shall be permitted in uninhabited buildings or parts of buildings where they are used by residents of an adjacent residential building for the purpose of keeping animals as a hobby and animal welfare standards are respected.

2 New outdoor installations may be permitted in terms of paragraph 1 if they are necessary for keeping animals in accordance with animal welfare standards. Such installations may be larger than the statutory minimum size provided this is compatible with the main aspects of spatial planning and the installation is a reversible construction.

3 The outdoor installations may be used for keeping animals as a hobby provided no structural alterations are required and there is no new impact on the surrounding area and the environment.

4 If animals are kept in a building zone, permission shall also be given to fenced-in areas for grazing purposes provided there is no negative impact on the landscape.

5 Permits in accordance with this Article may only be given if the requirements of Article 24d paragraph 3 are met.

6 The Federal Council shall regulate the details. In particular it shall define the relationship between the modifications possible under this Article and those under Article 24c and Article 24d paragraph 1.

69 Inserted by No I of the FA of 22 March 2013, in force since 1 May 2014 (AS 2014 905; BBl 2012 6589 6607).

Art. 24e Tenuta di animali a scopo di hobby

1 Negli edifici non abitati o nelle parti non abitate di edifici, conservati nella loro sostanza, sono autorizzati provvedimenti edilizi se servono per la tenuta di animali a scopo di hobby agli abitanti di un edificio situato nelle vicinanze e garantiscono una tenuta rispettosa degli animali.

2 Entro i limiti di quanto disposto dal capoverso 1 sono autorizzati i nuovi impianti esterni che sono necessari per un’adeguata tenuta degli animali. Nell’interesse di una tenuta rispettosa degli animali tali impianti possono avere dimensioni superiori alle dimensioni minime legali, sempreché ciò sia compatibile con le importanti esigenze della pianificazione del territorio e l’impianto abbia carattere reversibile.

3 Gli impianti esterni possono essere utilizzati per svolgere attività con gli animali a scopo di hobby, sempreché tale utilizzazione non implichi alcuna modifica edilizia né comporti alcuna nuova ripercussione sul territorio e sull’ambiente.

4 Le recinzioni che servono al pascolo e che non hanno ripercussioni negative sul paesaggio sono autorizzate anche quando gli animali sono tenuti nella zona edificabile.

5 Le autorizzazioni secondo il presente articolo possono essere rilasciate soltanto se sono adempite le condizioni di cui all’articolo 24d capoverso 3.

6 Il Consiglio federale disciplina i particolari. Definisce segnatamente il rapporto tra le possibilità di modifica secondo il presente articolo e quelle secondo gli articoli 24c e 24d capoverso 1.

70 Introdotto dal n. I della LF del 22 mar. 2013, in vigore dal 1° mag. 2014 (RU 2014 905; FF 2012 5875 5893).

 

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Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.