653.11 Ordinance of 23 November 2016 on the International Automatic Exchange of Information in Tax Matters (AEOI Ordinance)

653.11 Ordinanza del 23 novembre 2016 sullo scambio automatico internazionale di informazioni a fini fiscali (OSAIn)

Art. 3 Entities active in asset management or investment advice

Entities active in asset management or investment advice which, based on a customer's power of attorney or as the body of a company or a foundation, exclusively manage assets held in the name of the customer, company or foundation with a financial institution in Switzerland or abroad are treated as non-reporting financial institutions under Article 3 paragraph 11 AEOIA.

Art. 3 Enti che operano nel campo della gestione patrimoniale o della consulenza in investimenti

Sono considerati istituti finanziari non tenuti alla comunicazione secondo l’articolo 3 capoverso 11 LSAI gli enti che operano nel campo della gestione patrimoniale o della consulenza in investimenti che, sulla base di una procura di un cliente o come organo di una società o di una fondazione, gestiscono esclusivamente patrimoni depositati a nome del cliente, della società o della fondazione presso un istituto finanziario in Svizzera o all’estero.

 

This document is not an official publication. Only the publication of the Federal Chancellery is legally binding.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.