653.11 Ordinance of 23 November 2016 on the International Automatic Exchange of Information in Tax Matters (AEOI Ordinance)

653.11 Ordinanza del 23 novembre 2016 sullo scambio automatico internazionale di informazioni a fini fiscali (OSAIn)

Art. 27 Opening of new accounts

1 Cases in which new accounts are opened without the reporting Swiss financial institution contributing to or being able to prevent their opening are deemed to be exceptions under Article 11 paragraph 8 letter b AEOIA.

2 Such exceptions include in particular:

a.
change of policyholder in the case of insurance on the life of another person through legal succession;
b.
change of account holder as a consequence of a court or official; order
c.
creation of a beneficiary claim against a trust or similar legal entity on the basis of its deed of creation or the foundation deed.

15 Amended by No I of the O of 11 Nov. 2020, in force since 1 Jan. 2021 (AS 2020 5251).

Art. 27 Apertura di nuovi conti

1 Sono considerate eccezioni secondo l’articolo 11 capoverso 8 lettera b LSAI i casi in cui i nuovi conti sono aperti senza che l’istituto finanziario svizzero tenuto alla comunicazione vi contribuisca o possa impedirlo.

2 Rientrano in tali eccezioni segnatamente:

a.
il cambiamento dello stipulante per successione nelle assicurazioni sulla vita di terzi;
b.
il cambiamento del titolare del conto su ordine di un giudice o di un’autorità;
c.
l’inizio di un diritto del beneficiario nei confronti di un trust o di un istituto giuridico analogo in virtù del suo atto costitutivo o atto di fondazione.

17 Nuovo testo giusta il n. I dell’O dell’11 nov. 2020, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 5251).

 

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Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.