653.11 Ordinance of 23 November 2016 on the International Automatic Exchange of Information in Tax Matters (AEOI Ordinance)

653.11 Ordinanza del 23 novembre 2016 sullo scambio automatico internazionale di informazioni a fini fiscali (OSAIn)

Art. 17 Accounts of deceased persons

Reporting Swiss financial institutions may treat deceased persons' accounts as accounts held exclusively by an estate with its own legal personality, and thus as excluded accounts, until the community of heirs is dissolved, provided the deceased’s death was notified to them by an opened will, a death certificate or in another appropriate form.

Art. 17 Conti di persone defunte

Gli istituti finanziari svizzeri tenuti alla comunicazione possono trattare i conti di persone defunte, fino allo scioglimento della comunione ereditaria, come conti il cui unico titolare è una successione con personalità giuridica propria e quindi come conti esclusi purché il decesso della persona sia stato loro comunicato mediante un testamento già aperto, da un atto di morte o in altra forma adeguata.

 

This document is not an official publication. Only the publication of the Federal Chancellery is legally binding.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.