1 Reporting Swiss financial institutions may treat e-money accounts as excluded accounts in accordance with Article 4 paragraph 3 of the AEOIA, provided:
2 E-money means any electronically stored monetary value in the form of a claim on the e-money issuer that is issued on receipt of an amount of money for the purpose of making payment transactions and that is accepted by individuals or entities other than the e-money issuer.
1 Gli istituti finanziari svizzeri tenuti alla comunicazione possono trattare come conti esclusi secondo l’articolo 4 capoverso 3 LSAI i conti di moneta elettronica purché:
2 Per moneta elettronica si intende qualsiasi valore monetario depositato elettronicamente sotto forma di credito nei confronti dell’emittente di moneta elettronica che sia emesso dietro ricevimento di fondi per effettuare operazioni di pagamento e che sia accettato da persone fisiche o giuridiche diverse dall’emittente di moneta elettronica.
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Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.