Reporting Swiss financial institutions may treat dormant accounts in accordance with Article 11 paragraph 6 letters a and b AEOIA that have a balance or value of no more than USD 1,000 at the end of the calendar year or another appropriate reporting period or at the time of account closure as excluded accounts in accordance with Article 4 paragraph 3 of the AEOIA.
11 Amended by No I of the O of 11 Nov. 2020, in force since 1 Jan. 2021 (AS 2020 5251).
Gli istituti finanziari svizzeri tenuti alla comunicazione possono trattare come conti esclusi secondo l’articolo 4 capoverso 3 LSAI i conti non rivendicati secondo l’articolo 11 capoverso 6 lettere a e b LSAI il cui saldo o valore alla fine dell’anno civile o di altro adeguato periodo di rendicontazione o al momento della chiusura del conto ammonta a 1000 dollari americani al massimo.
11 Nuovo testo giusta il n. I dell’O dell’11 nov. 2020, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 5251).
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