1 Installation operators participating shall submit a monitoring plan to the competent authority for approval in accordance with Annex 14 no later than three months after the deadline for notification under Article 40 paragraph 2 or after the submission of an application to participate under Article 42. They use the template provided or approved by the FOEN.158
2 Aircraft operators participating in the Swiss ETS shall submit a monitoring plan to the competent authority for approval in accordance with Annex 14 no later than three months after notification of the obligation to participate in accordance with Article 46d paragraph 2 for the first time. If the monitoring plan must be submitted to the FOEN, they use the template provided or approved by the FOEN.159
3 The monitoring plan must meet the requirements set out in Annex 16.
4 The monitoring plan must be amended if it no longer meets the requirements of Annex 16. The amended monitoring plan must be submitted to the competent authority for approval in accordance with Annex 14.160
5 The CO2 monitoring plan in accordance with the Ordinance of 2 June 2017161 on the acquisition of tonne-kilometre data and the drawing-up of monitoring plans for flight routes is deemed the monitoring plan.
157 Amended by No I of the O of 13 Nov. 2019, in force since 1 Jan. 2020 (AS 2019 4335).
158 Amended by No I of the O of 4 May 2022, in force since 1 June 2022 (AS 2022 311).
159 Amended by No I of the O of 25 Nov. 2020, in force since 1 Jan. 2021 (AS 2020 6081).
160 Amended by No I of the O of 4 May 2022, in force since 1 June 2022 (AS 2022 311).
1 I gestori di impianti o gli operatori di aeromobili presentano annualmente all’autorità competente di cui all’allegato 14 un rapporto di monitoraggio entro il 31 marzo dell’anno successivo. Se il rapporto di monitoraggio deve essere presentato all’UFAM, utilizzano il modello messo a disposizione a tale scopo o approvato dall’UFAM.164
2 Il rapporto di monitoraggio deve riportare le informazioni di cui all’allegato 17. L’UFAM può chiedere ulteriori informazioni, se necessarie per il monitoraggio.
3 L’UFAM può chiedere in ogni momento che il rapporto di monitoraggio del gestore di impianti sia verificato da un organismo da esso autorizzato.
4 Gli operatori di aeromobili devono far verificare il loro rapporto di monitoraggio da un organismo di controllo di cui all’allegato 18.
5 Il rapporto di monitoraggio di operatori di aeromobili le cui emissioni di CO2 rispettano i valori limite di cui all’articolo 28a paragrafo 6 della direttiva 2003/87/CE165 viene considerato come verificato se l’operatore di aeromobili si avvale a tale scopo di uno strumento di cui all’articolo 55 paragrafo 2 del regolamento di esecuzione (UE) 2018/2066166.167
6 Se viene presentato un rapporto di monitoraggio inesatto, incompleto o che non rispetta i termini stabiliti, l’autorità competente di cui all’allegato 14 stima le emissioni determinanti a spese del gestore di impianti o dell’operatore di aeromobili.168
7 In caso di dubbi sulla correttezza del rapporto di monitoraggio verificato, l’autorità competente di cui all’allegato 14 può correggere le emissioni entro i limiti del suo potere d’apprezzamento.
8 Se nel rapporto di monitoraggio i dati necessari per un adeguamento secondo l’articolo 46b sono errati o incompleti, l’UFAM stabilisce una scadenza adeguata affinché possano essere riveduti. Se il rapporto di monitoraggio non è corretto o completato entra tale scadenza, per gli elementi di assegnazione in questione i diritti di emissione non sono assegnati a titolo gratuito per l’anno corrispondente.169
163 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 13 nov. 2019, in vigore dal 1° gen. 2020 (RU 2019 4335).
164 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 4 mag. 2022, in vigore dal 1° giu. 2022 (RU 2022 311).
165 Direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 2003, che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nella Comunità e che modifica la direttiva 96/61/CE del Consiglio, GU L 275 del 25.10.2003, pag. 32; modificata, da ultimo, dalla direttiva (UE) 2018/410, GU L 76 del 19.3.2018, pag. 3.
166 Regolamento di esecuzione (UE) n. 2018/2066 della Commissione, del 19 dicembre 2018, concernente il monitoraggio e la comunicazione delle emissioni di gas a effetto serra ai sensi della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e che modifica il regolamento (UE) n. 601/2012 della Commissione, GU L 334 del 31.12.2018, pag. 1; modificato, da ultimo, dal regolamento di esecuzione (UE) 2020/2085, GU L 423 del 15.12.2020, pag. 37.
167 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 4 mag. 2022, in vigore dal 1° giu. 2022 (RU 2022 311).
168 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 4 mag. 2022, in vigore dal 1° giu. 2022 (RU 2022 311).
169 Introdotto dal n. I dell’O del 25 nov. 2020, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 6081).
This document is not an official publication. Only the publication of the Federal Chancellery is legally binding.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.