641.711 Ordinance of 30 November 2012 for the Reduction of CO2 Emissions (CO2 Ordinance)

641.711 Ordinanza del 30 novembre 2012 sulla riduzione delle emissioni di CO2 (Ordinanza sul CO2)

Art. 50 Data collection

1 The FOEN or a FOEN-authorised entity shall collect the data concerning installation operators required for:

a.
calculating the maximum quantity of emission allowances available each year to all installation operators in the ETS;
b.
the very first calculation of the quantity of emission allowances to be allocated free of charge.155

1bis The operator shall collect the data required to adjust the quantity of emission allowances allocated free of charge under Article 46b.156

2 The installation operator is required to cooperate. If it violates its obligation to cooperate, then it shall be denied emission allowances free of charge.

3 Aircraft operators are responsible for collecting the data relating to their activities under this Ordinance.

154 Amended by No I of the O of 13 Nov. 2019, in force since 1 Jan. 2020 (AS 2019 4335).

155 Amended by No I of the O of 25 Nov. 2020, in force since 1 Jan. 2021 (AS 2020 6081).

156 Inserted by No I of the O of 25 Nov. 2020, in force since 1 Jan. 2021 (AS 2020 6081).

Art. 51 Piano di monitoraggio

1 I gestori di impianti sottopongono per approvazione all’autorità competente di cui all’allegato 14 un piano di monitoraggio al più tardi tre mesi dopo la scadenza del termine di notifica di cui all’articolo 40 capoverso 2 o dopo presentazione della domanda di partecipazione di cui all’articolo 42. A tale scopo, utilizzano il modello messo a disposizione o approvato dall’UFAM.159

2 Gli operatori di aeromobili nel SSQE della Svizzera sottopongono per approvazione all’autorità competente di cui all’allegato 14 un piano di monitoraggio al più tardi tre mesi dopo la scadenza del termine di notifica dell’obbligo di partecipare per la prima volta di cui all’articolo 46d capoverso 2. Se il piano di monitoraggio deve essere presentato all’UFAM, utilizzano il modello messo a disposizione a tale scopo o un modello approvato dall’UFAM.160

3 Il piano di monitoraggio deve soddisfare i requisiti di cui all’allegato 16.

4 Il piano di monitoraggio deve essere adeguato se non soddisfa più i requisiti di cui all’allegato 16. Il piano di monitoraggio adeguato deve essere presentato all’autorità competente di cui all’allegato 14 per approvazione.161

5 Il piano di monitoraggio del CO2 conformemente all’ordinanza del 2 giugno 2017162 sul rilevamento di dati concernenti le tonnellate-chilometro e sull’elaborazione di piani di monitoraggio per le rotte aeree è considerato come piano di monitoraggio.

158 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 13 nov. 2019, in vigore dal 1° gen. 2020 (RU 2019 4335).

159 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 4 mag. 2022, in vigore dal 1° giu. 2022 (RU 2022 311).

160 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 25 nov. 2020, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 6081).

161 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 4 mag. 2022, in vigore dal 1° giu. 2022 (RU 2022 311).

162 [RU 2017 3477; 2019 1477]

 

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