1 An aircraft operator is obliged to participate in the ETS in accordance with the Annex of the Ordinance on Air Navigation of 14 November 1973143 (aircraft operators) if it performs flights in accordance with Annex 13.
2 An aircraft operator obliged to participate in the ETS must register immediately with the competent authority in accordance with Annex 14.
3 If the operator cannot be determined, the keeper and, at a subsidiary level, the owner of the aircraft is deemed the aircraft operator.
4 The FOEN may request an aircraft operator to designate an address for service in Switzerland.
1 L’UFAM calcola la quantità massima di diritti di emissione disponibile annualmente per tutti gli operatori di aeromobili. Il calcolo avviene secondo l’allegato 15 numeri 1–3.
2 In caso di modifica del campo di applicazione geografico del SSQE, l’UFAM può adeguare la quantità massima disponibile annualmente dei diritti di emissione per aeromobili e la quantità dei diritti di emissione da assegnare a titolo gratuito agli operatori di aeromobili. A tal fine tiene conto delle normative dell’UE in materia.
3 L’UFAM trattiene una quota della quantità calcolata secondo il capoverso 1 per metterla a disposizione di operatori di aeromobili nuovi o in forte crescita. L’ammontare della quota è calcolato secondo l’allegato 15 numero 4.
4 La quantità di diritti di emissione secondo il capoverso 3 è assegnata alla riserva speciale secondo l’allegato IB dell’accordo SSQE146.
145 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 25 nov. 2020, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 6081).
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