1 The FOEN shall calculate the maximum quantity of emission allowances to be made available each year to all aircraft operators. The calculation is made in accordance with Annex 15 Sections 1–3.
2 If the geographical scope of the ETS changes, the FOEN may adjust the maximum quantity of emission allowances for aviation available annually and the quantity of emission allowances allocated to aircraft operators free of charge. In doing so, it shall take account of the corresponding EU rules.
3 It shall each year retain a portion of the quantity calculated in accordance with paragraph 1 calculated in order to make it accessible to new or rapidly growing aircraft operators. The size of the portion shall be calculated in accordance with Annex 15 number 4.
4 The quantity of emission allowances under paragraph 3 shall be allocated to the special reserve under Annex IB of the ETS Agreement145.
144 Amended by No I of the O of 25 Nov. 2020, in force since 1 Jan. 2021 (AS 2020 6081).
1 L’UFAM calcola la quantità di diritti di emissione da assegnare annualmente a titolo gratuito a un operatore di aeromobili secondo l’allegato 15 numeri 6 e 7. L’assegnazione avviene soltanto se l’operatore di aeromobili ha presentato un rapporto di monitoraggio sulle tonnellate-chilometro secondo l’ordinanza del 2 giugno 2017147 sul rilevamento di dati concernenti le tonnellate-chilometro e sull’elaborazione di piani di monitoraggio per le rotte aeree.148
2 ...149
3 Un operatore di aeromobile a cui sono stati assegnati diritti di emissione a titolo gratuito e che in un dato anno non opera voli secondo l’allegato 13 deve restituire all’UFAM i diritti di emissione assegnati a titolo gratuito per quell’anno entro il 30 novembre dell’anno successivo. I diritti di emissione restituiti sono cancellati.150
4 I diritti di emissione che non possono essere assegnati a titolo gratuito sono cancellati.
148 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 25 nov. 2020, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 6081).
149 Abrogato dal n. I dell’O del 25 nov. 2020, con effetto dal 1° gen. 2021 (RU 2020 6081).
150 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 4 mag. 2022, in vigore dal 1° giu. 2022 (RU 2022 311).
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