641.711 Ordinance of 30 November 2012 for the Reduction of CO2 Emissions (CO2 Ordinance)

641.711 Ordinanza del 30 novembre 2012 sulla riduzione delle emissioni di CO2 (Ordinanza sul CO2)

Art. 46c

141 Inserted by No I of the O of 8 Oct. 2014 (AS 2014 3293). Repealed by No I of the O of 25 Nov. 2020, with effect from 1 Jan. 2021 (AS 2020 6081).

Art. 46d Operatori di aeromobili obbligati a partecipare

1 Un operatore di aeromobile secondo l’allegato dell’ordinanza del 14 novembre 1973144 sulla navigazione aerea è tenuto a partecipare al SSQE se effettua voli secondo l’allegato 13.

2 Un operatore di aeromobile tenuto a partecipare al SSQE si annuncia senza indugio all’autorità competente di cui all’allegato 14.

3 Se l’operatore non può essere determinato, il detentore e in via sussidiaria il proprietario dell’aeromobile è considerato gestore.

4 L’UFAM può chiedere a un operatore di aeromobile di indicare un recapito in Svizzera.

 

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Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.