339 Inserted by No I of the O of 4 May 2022, in force since 1 June 2022 (AS 2022 311).
1 Le seguenti procedure sono eseguite elettronicamente mediante i sistemi d’informazione e di documentazione dell’UFAM:
2 Se in determinati settori i sistemi d’informazione e di documentazione non sono ancora stati predisposti per l’esecuzione delle procedure elettroniche, le domande devono essere inviate per posta.
3 In deroga al capoverso 1, l’UFAM può emanare e notificare le decisioni per posta.
340 Introdotto dal n. I dell’O del 4 mag. 2022, in vigore dal 1° giu. 2022 (RU 2022 311).
This document is not an official publication. Only the publication of the Federal Chancellery is legally binding.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.